14.01.2022

Mancato riconoscimento del figlio e responsabilita’ aquiliana da illecito endofamiliare

14.01.2022

Mancato riconoscimento del figlio e responsabilita’ aquiliana da illecito endofamiliare

In tema di filiazione, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha avuto cura di ribadire quali siano gli obblighi che sorgono in capo a ciascun genitore indipendentemente dalla circostanza che la prole sia legittima o naturale e che vi sia stato riconoscimento o meno di paternità’. In sostanza per il solo fatto della procreazione, a dispetto di qualsivoglia altra circostanza intervenuta nei reciproci rapporti tra i genitori e/o nei rapporti tra i figli ed i genitori stessi, questi ultimi sono inderogabilmente tenuti ad adempiere agli obblighi di mantenimento, di istruzione, di educazione e di assistenza della prole. Tale onere incombe su ciascun genitore, indipendentemente dall’adempimento o meno da parte dell’altro, talché il genitore inadempiente non può invocare alcuna remissione o attenuazione della propria responsabilità in relazione alla condotta dell’altro genitore, e cio’ indifferentemente nel caso in cui quest’ultimo abbia o non abbia correttamente provveduto a sua volta ad espletare i propri doveri (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 14382 /2019). In particolare la Suprema Corte ha ribadito che gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza gravano senza dubbio anche sul genitore naturale che non abbia riconosciuto il figlio, con la conseguenza che “[…] nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto percio’ a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternita’ o di maternita’ naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.04.2012 n. 5652; Cass. 2.02.2006 n. 2328; Cass. 14.05.2003 n. 7386; Cass. sez. 6-3 sent. n. 3079 del 16.02.2015, Rv. 634387-01; Cass. Sez. 1, sent. n. 5652 del 10.04.2012, Rv. 622138-01)” (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 14382 /2019). Quando infatti alla procreazione non consegua il riconoscimento del figlio e non vi sia nemmeno adempimento degli obblighi derivanti dal ruolo genitoriale, sorge il diritto della prole al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. IV, sent. n. 22506 del 4.11.2020). In particolare rispetto al danno non patrimoniale, la Cassazione ha evidenziato la sussistenza di un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale – riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., oltre che agli artt. 2 e 30 Cost. ed alle norme sovranazionali quali la Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 1989 e la Carta dei Diritti findamentali dell’Unione Europea – e tale da far sorgere una specifica responsabilita’ c.d. “responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare”, integrando gli estremi dell’illecito civile e legittimando l’esercizio ex art. 2059 c.c. di una autonoma azione finalizzata al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26205/2013; Cass. Civ. sent. n. 3079/2015; si veda anche Corte Appello Bologna, sent. n. 697/2019).